Le azioni di cooperazione nel settore rurale, quali definite all'articolo 84, si inscrivono nella politica di sviluppo degli Stati ACP secondo le opzioni e priorita' che questi Stati devono definire. I mezzi finanziari e tecnici predisposti dalla Comunita', necessari alla loro realizzazione ed iscritti nei programmi indicativi, si aggiungono ai mezzi propri degli Stati ACP e sono impiegati conformemente alle disposizioni del titolo VII.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art85 · fonte su Normattiva