Le azioni di cooperazione nel settore rurale, quali definite all'articolo 84, si inscrivono nella politica di sviluppo degli Stati ACP secondo le opzioni e priorita' che questi Stati devono definire. I mezzi finanziari e tecnici predisposti dalla Comunita', necessari alla loro realizzazione ed iscritti nei programmi indicativi, si aggiungono ai mezzi propri degli Stati ACP e sono impiegati conformemente alle disposizioni del titolo VII.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
