Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 109, potranno essere destinati da ciascuno Stato ACP al finanziamento delle operazioni di promozione commerciale, in funzione delle rispettive priorita' ed orientamenti di sviluppo, i contributi della Comunita' al finanziamento di questo tipo di operazione su base regionale potranno raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale di cui all'articolo 133, l'importo di 40 milioni di unita' di conto europee, in appresso denominate UCE.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art22 · fonte su Normattiva