1. Le domande di finanziamento a partire dai fondi disponibili a titolo di cooperazione regionale sono formulate da ciascuno Stato ACP partecipante ad un'azione regionale. 2. Qualora un'azione di cooperazione regionale possa, per sua natura, interessare altri Stati ACP, la Commissione, d'intesa con gli Stati che hanno presentato la domanda, informa i suddetti Stati ACP o, se del caso, l'insieme degli Stati ACP. Gli Stati ACP interessati confermano quindi la loro intenzione di partecipare all'azione. A prescindere da questa procedura, la Commissione esamina senza indugio la domanda di finanziamento purche' sia stata presentata da almeno due Stati ACP. La decisione sul finanziamento sara' adottata non appena gli Stati consultati avranno comunicato le loro intenzioni. 3. Qualora un solo Stato ACP sia associato a paesi non ACP alle condizioni previste all'articolo 102, la sua sola domanda e' sufficiente. 4. Gli organismi di cooperazione regionale possono formulare domande di finanziamento per una o piu' azioni specifiche di cooperazione regionale a nome e con l'accordo esplicito degli Stati ACP loro membri. 5. Ciascuna domanda di finanziamento a titolo di cooperazione regionale deve comportare, se del caso, proposte riguardanti:

  • a)da un lato, la proprieta' dei beni e servizi da finanziare nell'ambito dell'azione, nonche' la ripartizione delle responsabilita' in materia di funzionamento e di manutenzione;
  • b)dall'altro, la designazione dell'ordinatore regionale e dello Stato o dell'organismo autorizzato a firmare la convenzione di finanziamento a nome di tutti gli Stati o organismi ACP partecipanti.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art108 · fonte su Normattiva