1. Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un progetto regionale od interregionale puo' chiedere alla Comunita' di finanziare la parte del progetto che gli compete. 2. Gli organi di cooperazione regionale esistenti o che venissero creati possono presentare, alla Comunita' una richiesta di finanziamento a nome degli Stati ACP membri e con il loro accordo esplicito. 3. Quando un progetto o programma finanziato dalla Comunita' tramite un istituto regionale, i termini e le condizioni di tale finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati, riconosciute fra la Comunita' e detto istituto regionale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art136 · fonte su Normattiva