Il campo d'applicazione della cooperazione regionale, tenuto conto dell'articolo 103, include i punti seguenti:
- a)l'agricoltura, lo sviluppo rurale, segnatamente l'autosufficienza e la sicurezza alimentari;
- b)i programmi in materia di sanita', compresi i programmi per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'informazione connesse alle cure sanitarie di base e alla lotta contro le principali malattie, comprese le principali malattie degli animali;
- c)la valutazione, lo sviluppo, lo sfruttamento e la preservazione delle risorse della pesca e delle risorse marine, compresa la cooperazione scientifica e tecnica per la sorveglianza delle zone economiche esclusive;
- d)la preservazione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente attraverso programmi per combattere la desertificazione, l'erosione, la degradazione delle coste e l'inquinamento dei mari, allo scopo di garantire uno sviluppo razionale e ecologicamente equilibrato;
- e)l'industrializzazione, compresa la creazione di imprese regionali, incluse le imprese interregionali di produzione e di commercializzazione;
- f)lo sfruttamento delle risorse naturali, segnatamente la produzione e la distribuzione dell'energia;
- g)i trasporti e le comunicazioni: le reti stradale e ferroviaria, i trasporti per via aerea e per mare, le vie di navigazione interne, i servizi postali e le telecomunicazioni;
- h)lo sviluppo e l'espansione degli scambi;
- i)il sostegno ai programmi d'azione attuati dalle organizzazioni professionali e commerciali ACP e ACP/CEE per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri;
- j)l'istruzione e la formazione, la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'informazione e la comunicazione, la creazione e il rafforzamento degli istituti di formazione e di ricerca e degli organismi tecnici incaricati degli scambi di tecnologie nonche' della cooperazione tra universita';
- k)il turismo, compresi la creazione e il rafforzamento di centri di promozione turistica;
- l)le attivita' inerenti alla cooperazione culturale e sociale.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
