1. Nel quadro delle priorita' fissate dagli Stati ACP e della cooperazione regionale, i progetti e programmi di azioni possono concernere:

  • a)lo sviluppo rurale e in particolare la ricerca dell'autosufficienza e della sicurezza alimentari;
  • b)l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere, il turismo e l'infrastruttura economica e sociale;
  • c)il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;
  • d)la protezione dell'ambiente;
  • e)la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali;
  • f)la formazione, la ricerca scientifica e tecnica applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie;
  • g)la promozione e l'informazione industriali;
  • h)la commercializzazione e la promozione delle vendite;
  • i)la promozione delle piccole e medie imprese nazionali;
  • j)l'appoggio alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie locali e regionali;
  • k)i microprogetti di sviluppo di base;
  • l)i trasporti e le comunicazioni;
  • m)le misure volte a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri;
  • n)le misure volte a sviluppare le attivita' della pesca;
  • o)lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo;
  • p)il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socioculturali, come dell'edilizia e dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni. 2. Questi progetti e programmi di azioni possono concernere altresi' azioni tematiche quali: - la lotta contro la desertificazione e la siccita'; - la lotta contro le conseguenze delle calamita' naturali, attuando dispositivi di prevenzione e d'intervento negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari; - la lotta contro le gravi endemie ed epidemie umane; - l'igiene e la sanita' di base; - la lotta contro le malattie endemiche del bestiame; - la ricerca di risparmi d'energia; - e, in generale, le azioni che, per la loro durata, sono azioni a lungo termine e superano un orizzonte temporale determinato.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art190 · fonte su Normattiva