1. Nel quadro delle priorita' fissate dagli Stati ACP e della cooperazione regionale, i progetti e programmi di azioni possono concernere:
- a)lo sviluppo rurale e in particolare la ricerca dell'autosufficienza e della sicurezza alimentari;
- b)l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere, il turismo e l'infrastruttura economica e sociale;
- c)il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;
- d)la protezione dell'ambiente;
- e)la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali;
- f)la formazione, la ricerca scientifica e tecnica applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie;
- g)la promozione e l'informazione industriali;
- h)la commercializzazione e la promozione delle vendite;
- i)la promozione delle piccole e medie imprese nazionali;
- j)l'appoggio alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie locali e regionali;
- k)i microprogetti di sviluppo di base;
- l)i trasporti e le comunicazioni;
- m)le misure volte a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri;
- n)le misure volte a sviluppare le attivita' della pesca;
- o)lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo;
- p)il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socioculturali, come dell'edilizia e dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni. 2. Questi progetti e programmi di azioni possono concernere altresi' azioni tematiche quali: - la lotta contro la desertificazione e la siccita'; - la lotta contro le conseguenze delle calamita' naturali, attuando dispositivi di prevenzione e d'intervento negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari; - la lotta contro le gravi endemie ed epidemie umane; - l'igiene e la sanita' di base; - la lotta contro le malattie endemiche del bestiame; - la ricerca di risparmi d'energia; - e, in generale, le azioni che, per la loro durata, sono azioni a lungo termine e superano un orizzonte temporale determinato.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
