1. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalita' di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente. 2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei Ministri altre difficolta' relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da misure prese o previste dagli Stati membri. 3. Le competenti istituzioni della Comunita' forniscono al Consiglio dei Ministri le piu' ampie informazioni possibili su tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
