Le parti contraenti convengono di facilitare un maggiore e piu' stabile flusso di risorse del settore privato verso gli Stati ACP, prendendo misure atte a migliorare l'accesso di questi ultimi ai mercati dei capitali ed a favorire gli investimenti privati europei negli Stati ACP. Le parti contraenti sottolineano la necessita' di offrire a tali investimenti condizioni di trattamento eque e stabili.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
