1. I contratti di servizi sono negoziati, elaborati e conclusi dalle autorita' competenti degli Stati ACP, in accordo con il delegato della Commissione, nel quadro di un capitolato d'oneri che fissa le condizioni generali applicabili alla conclusione e all'esecuzione dei contratti e che e' adottato con decisione del Consiglio dei Ministri nella prima sessione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193. 2. Fino all'entrata in vigore della decisione prevista al paragrafo 1, la conclusione e l'esecuzione dei contratti di servizi finanziati dal Fondo sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati ACP e dalle loro prassi correnti in materia di contratti internazionali oppure, se gli Stati ACP lo desiderano, dalle clausole generali attualmente applicate nei contratti finanziati dal Fondo.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art212 · fonte su Normattiva