1. Le norme in materia di attribuzione e stipulazione dei contratti di servizi sono determinate con una decisione del Consiglio dei Ministri in occasione della sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione. 2. Fino all'entrata in vigore di tale decisione, tuttavia, le disposizioni degli articoli da 24 a 27 del protocollo n. 2 della convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' della dichiarazione comune relativa all'articolo 26 del succitato protocollo allegata all'Atto finale della presente convenzione sono applicabili ai contratti di servizi conclusi dopo il 1 marzo 1980.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art142 · fonte su Normattiva