1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti atti ad assicurare a parita' di condizioni una partecipazione quanto piu' estesa possibile alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare:

  • a)di provvedere alla pubblicazione dei bandi di gara facendo ricorso alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, alle Gazzette ufficiali degli Stati ACP, nonche' a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione;
  • b)di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parita' di condizioni;
  • c)di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art233 · fonte su Normattiva