1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti atti ad assicurare a parita' di condizioni una partecipazione quanto piu' estesa possibile alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare:
- a)di provvedere alla pubblicazione dei bandi di gara facendo ricorso alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, alle Gazzette ufficiali degli Stati ACP, nonche' a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione;
- b)di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parita' di condizioni;
- c)di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
