1. Di norma, i contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta. 2. Tuttavia, per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonche' per altre operazioni, quando si constati l'urgenza, o se la natura, la scarsa entita' o le caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP, d'intesa con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale: - la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata; - la conclusione di contratti di appalto con trattativa privata; - l'esecuzione in economia. 3. Inoltre, per le operazioni il cui costo sia inferiore a 3,5 milioni di UCE, l'esecuzione in economia puo' essere autorizzata qualora esista nello Stato ACP beneficiario una sufficiente disponibilita' di attrezzature adeguate e di personale qualificato nei servizi nazionali.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art127 · fonte su Normattiva