1. Le parti contraenti convengono d'intraprendere uno studio congiunto sul campo di applicazione e i meccanismi appropriati di un sistema congiunto ACP-CEE di assicurazione e garanzia, il quale sia complementare dei sistemi nazionali esistenti, e possa avere un effetto positivo sui flussi di risorse del settore privato della Comunita' verso gli Stati ACP. 2. Le parti contraenti convengono inoltre di esaminare l'utilizzazione del mercato privato delle assicurazioni per garantire i flussi supplementari di capitali privati verso gli Stati ACP.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art244 · fonte su Normattiva