Al fine di favorire l'aumento dei flussi di investimenti privati la Comunita' e gli Stati ACP, in collaborazione con altri organismi interessati, convengono, nell'ambito della convenzione:
- a)di incoraggiare la circolazione di informazioni sulle possibilita' di investimenti tra gli istituti finanziari o di finanziamento dello sviluppo, altri istituti finanziari specializzati e altri investitori e promotori potenziali, organizzando periodicamente riunioni concernenti la promozione degli investimenti, diffondendo regolarmente informazioni sugli istituti specializzati esistenti nel settore finanziario o in altri settori, le agevolazioni che essi offrono e le relative condizioni, nonche' creando punti di informazione negli Stati ACP;
- b)di intraprendere un'analisi particolareggiata dell'aumento potenziale netto dei flussi di risorse per il finanziamento degli investimenti che possono scaturire da un ricorso piu' intenso ai cofinanziamenti e alle joint ventures, la quale tenga conto del lavoro effettuato da altre istituzioni e che consenta pertanto di proporre alle istituzioni multilaterali, regionali e d'altro tipo, mezzi per migliorare e moltiplicare detti accordi allo scopo di accrescere le risorse degli Stati ACP sotto forma di partecipazioni e di capitali a lungo termine;
- c)di potenziare, con il contributo finanziario e tecnico della Comunita', le attivita' esistenti di promozione degli investimenti privati europei negli Stati ACP; di organizzare dibattiti tra gli Stati ACP interessati e gli investitori privati potenziali sul contesto giuridico e finanziario che detti Stati ACP offrono o possono offrire a questi ultimi;
- d)d'incoraggiare la diffusione, a tutte le parti interessate, di informazioni sul carattere e la disponibilita' delle garanzie d'investimento e dei meccanismi di assicurazione destinati ad agevolare gli investimenti negli Stati ACP e promuovere o predisporre, a seconda dei casi, la creazione o l'espansione di tali meccanismi negli Stati ACP, eventualmente in collaborazione con altri organismi appropriati;
- e)di aiutare le piccole e medie imprese degli Stati ACP a reperire e ottenere fondi sotto forma di partecipazioni e di prestiti a condizioni e termini ottimali;
- f)di studiare i mezzi atti a superare o a ridurre il problema dei rischi che incontrano nei paesi che ospitano i progetti di investimento individuali, peraltro vitali e in grado di contribuire al progresso economico;
- g)di aiutare gli Stati ACP:
- i)a migliorare la qualita' degli studi di fattibilita' e la preparazione di progetti aventi effetti economici e finanziari appropriati;
- ii)a introdurre un sistema integrato di gestione dei progetti, il quale copra tutte le fasi di realizzazione nel quadro del programma di sviluppo dello Stato interessato.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
