1. Le parti contraenti ribadiscono la necessita' di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei loro rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere tra i loro Stati, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia. 2. Al fine di dare un maggior impulso agli investimenti europei per progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP che rivestano un'importanza particolare, la Comunita' e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunita' e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art243 · fonte su Normattiva