1. Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in seguito, anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, la Commissione elabora e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impegni da contrarre durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni di cui essa assicura la gestione. 2. Alle stesse condizioni la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato dei pagamenti da prevedere per l'esercizio in questione. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria, essa stabilisce lo scadenzario delle richieste di contributi relativo alla loro esigibilita'; le modalita' di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio, il quale si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4. Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al piu' presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4. 3. La Commissione rinuncia completamente o parzialmente alla richiesta di una parte scaduta nel corso di un esercizio quando gli importi disponibili sono sufficienti per coprire le necessita' di pagamento fino alla prossima scadenza. 4. I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi di azioni o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 10 a 21 nonche' agli articoli 26 e 27, rimangono depositati, secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28, sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
