1. Le azioni che permettono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26 devono assumere forme per quanto possibile diverse e concrete, sul piano sia nazionale che regionale e interregionale. 2. Esse sono ideate e eseguite per attuare le politiche e le strategie definite dagli Stati ACP, e nel rispetto delle loro priorita'. 3. La cooperazione agricola sostiene tali politiche e strategie conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art27 · fonte su Normattiva