Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, sono realizzate azioni di promozione per la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP, tanto sul mercato della Comunita' quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare gli scambi di prodotti industriali tra Stati ACP. Queste azioni concerneranno in particolare gli studi di mercato, la commercializzazione, la qualita' e la normalizzazione di manufatti, in conformita' degli articoli 190 e 191 e in considerazione degli articoli 95 e 96.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art69 · fonte su Normattiva