Le azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi comprendono una cooperazione specifica nel settore del turismo. Scopo di tale cooperazione e' appoggiare gli sforzi degli Stati ACP intesi a migliorare la prestazione di servizi di questa industria. Viene rivolta particolare attenzione alla necessita' di integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni, conformemente alle disposizioni degli articoli 116 e 117.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art97 · fonte su Normattiva