Conformemente alle modalita' e procedure di cui al titolo III della terza parte della convenzione si possono applicare le disposizioni della cooperazione finanziaria e tecnica alle misure per lo sviluppo del turismo a livello sia nazionale che regionale. Oltre ai principali orientamenti stabiliti agli articoli 95 e 96 e alle disposizioni relative allo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato previste all'articolo 67, queste misure riguardano, tra l'altro, i settori seguenti: - lo sviluppo, il rinnovamento e il mantenimento di risorse turistiche, come i siti e i monumenti di importanza nazionale; - la formazione di competenze specializzate in materia di pianificazione e sviluppo del turismo; - la commercializzazione, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali, la promozione e la pubblicita'; - le attivita' di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo dell'industria del turismo; - la raccolta, l'analisi, la diffusione, e l'utilizzazione, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, di informazioni sul turismo; - la cooperazione intra-ACP nel settore del turismo.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art98 · fonte su Normattiva