1. I progetti e programmi possono riguardare: - investimenti, compresi gli aiuti di accompagnamento e supplementari definiti agli articoli 152 e 153; - azioni di cooperazione tecnica. 2. Detti progetti e programmi possono applicarsi, nel quadro delle priorita' prescelte a livello della programmazione ed in quello della cooperazione regionale, in particolare ai seguenti fini:
- a)sviluppo rurale, industrializzazione, artigianato, energia, miniere, turismo ed infrastruttura economica e sociale;
- b)miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;
- c)protezione dell'ambiente;
- d)ricerca, esplorazione e valorizzazione delle risorse naturali;
- e)formazione, ricerca scientifica e tecnica applicate, adeguamento od innovazione delle tecnologie e trasferimento delle stesse;
- f)promozione ed informazione industriali;
- g)commercializzazione e promozione delle vendite;
- h)promozione delle piccole e medie imprese nazionali;
- i)microprogetti di sviluppo di base. 3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi. 4. La cooperazione finanziaria e tecnica puo' riguardare le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento, che sono a carico degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari, soltanto alle condizioni fissate agli articoli 152 e 153. 5. Per tener conto dei problemi specifici ai quali si trovano di fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare a causa della loro posizione geografica, la Comunita' accorda una priorita':
- a)a studi, progetti, programmi nonche' ad azioni di formazione e di assistenza tecnica presentati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare intesi a ridurre le difficolta' speciali risultanti da tale situazione, specie le difficolta' di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento di energia;
- b)alla ricerca necessaria allo sviluppo delle risorse energetiche e minerarie ed eventualmente, all'attuazione dei relativi progetti di investimenti. 6. Consapevole degli speciali problemi degli Stati ACP insulari, in particolare delle difficolta' in materia di trasporto e comunicazione all'interno dei rispettivi territori, tra di loro e con la Comunita', quest'ultima si dedica in via prioritaria a ricercare misure appropriate volte:
- a)a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri;
- b)a sviluppare le attivita' di pesca in mare;
- c)a contribuire, se necessario, all'esplorazione ed allo sviluppo delle risorse energetiche;
- d)a ridurre gli effetti sfavorevoli delle particolari difficolta' che incontrano tali Stati che sono anche svantaggiati dalla loro lontananza dai mercati d'oltremare, dal carattere fisico frammentario del loro territorio e dalla particolare esposizione a catastrofi naturali.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
