1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti:

  • a)le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di far classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle indicate nell'elenco A dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;
  • b)le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III. Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e ferme restando le altre disposizioni del presente titolo, l'incorporazione di prodotti, parti e pezzi staccati non originari in un determinato prodotto ottenuto fa perdere il carattere originario al prodotto ottenuto soltanto se il valore dei suddetti prodotti, parti e pezzi staccati incorporati supera il 5% del valore del prodotto finito. 3. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una o piu' regole di percentuale limitano, nell'elenco A e nell'elenco B o in uno degli elenchi, il valore dei prodotti e parti posti in opera che possono essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti e parti, abbiano essi o meno, entro i limiti e alle condizioni fissate nei suddetti elenchi, cambiato voce tariffaria durante le lavorazioni, le trasformazioni o il montaggio, non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, oppure al tasso piu' elevato, se sono diversi. Queste disposizioni sono applicabili anche quando e' d'applicazione il disposto del paragrafo 2. 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce tariffaria:
  • a)le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);
  • b)le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
  • c)i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;
  • ii)le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc. e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;
  • d)l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
  • e)i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o piu' componenti della miscela non risponda alle condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunita' o di un paese o territorio;
  • ii)la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o piu' componenti soddisfino le condizioni previste dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunita' o di un paese o territorio, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito;
  • f)la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo;
  • g)il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a f);
  • h)la macellazione degli animali.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art3 · fonte su Normattiva