1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, sono considerati sufficienti:

  • a)le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;
  • b)le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali. 2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limiti, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al piu' elevato dei due tassi se essi sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria.
  • a)le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
  • b)le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi;
  • c)i) cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli;
  • ii)la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc. ed ogni altra semplice operazione di condizionamento;
  • d)l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;
  • e)la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o piu' composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per potere essere considerati originari del Marocco, dell'Algeria, della Tunisia o della Comunita';
  • f)la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo;
  • g)il cumulo di due o piu' operazioni indicate alle lettere da a) ad f);
  • h)la macellazione degli animali.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277~protocollo-n-2-art3 · fonte su Normattiva