1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti:

  • a)le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle di cui all'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;
  • b)le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e alle condizioni di cui nei singoli elenchi - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nelle due liste, o al piu' elevato dei due tassi, se sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria:
  • a)le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
  • b)le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
  • c)i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli;
  • ii)le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc. e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
  • d)l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;
  • e)la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente Protocollo per poter essere considerati originari d'uno Stato ACP, della Comunita' o dei paesi e territori;
  • f)la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;
  • g)il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
  • h)la macellazione degli animali.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art3 · fonte su Normattiva