1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti:
- a)le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle di cui all'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;
- b)le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e alle condizioni di cui nei singoli elenchi - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nelle due liste, o al piu' elevato dei due tassi, se sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria:
- a)le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b)le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c)i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli;
- ii)le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc. e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d)l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;
- e)la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente Protocollo per poter essere considerati originari d'uno Stato ACP, della Comunita' o dei paesi e territori;
- f)la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;
- g)il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h)la macellazione degli animali.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
