Sono considerati come interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3:

  • a)i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari o oceani;
  • b)i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;
  • c)gli animali vivi che vi sono nati e allevati;
  • d)i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
  • e)i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate;
  • f)i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
  • g)i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
  • h)gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti;
  • i)gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate;
  • j)le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art2 · fonte su Normattiva