1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti:
- a)le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;
- b)le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali. 2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al piu' elevato dei due tassi, se essi sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria:
- a)le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b)le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c)i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli;
- ii)la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazioni di condizionamento;
- d)l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;
- e)la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o piu' composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo, per poter essere considerati originari;
- f)la semplice riunione di parti di oggetti per costituire un oggetto completo;
- g)il cumulo di due o piu' operazioni indicate alle lettere da a) ad f);
- h)la macellazione degli animali.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
