[1]PROTOCOLLO N° 4 relativo alle banane
[2]La Comunita' e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi intesi a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul perseguimento dei vantaggi di cui beneficiano i fornitori tradizionali conformemente agli impegni di cui all'articolo 1 del presente protocollo, e convengono sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione.
[3]ARTICOLO 1
[4]In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunita', nessuno Stato ACP e' posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
