[1]Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunita' si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo sara' perseguito con tutti i mezzi disponibili ai sensi della cooperazione finanziaria e tecnica. Dette azioni saranno concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni 1 speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunita'. Esse verranno attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguarderanno in particolare i seguenti settori:

[2]- miglioramento delle condizioni di produzione, raccolta, trattamento e trasporto interno, - promozione commerciale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-4-art2 · fonte su Normattiva