[1]PROTOCOLLO N° 4 relative alle banane

[2]La Comunita' e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi che seguono per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione.

[4]In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunita', nessuno Stato ACP sara' posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-4-art1 · fonte su Normattiva