Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunita' si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo e' perseguito con tutti i mezzi previsti nell'ambito delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette azioni sono concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunita'. Esse vengono attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguardano in particolare i settori seguenti: - il miglioramento delle condizioni di produzione e di qualita' grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento, - il trasporto e lo stoccaggio interni, - la commercializzazione e la promozione commerciale.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-4-art2 · fonte su Normattiva