Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
