[1]' della ferrovia per i suoi agenti
[2]La ferrovia risponde degli agenti addetti al suo servizio e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto affidatole. Tuttavia, se, a richiesta dei viaggiatori, gli agenti della ferrovia compiono prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto dei viaggiatori ai quali rendono queste prestazioni.
Testo vigente dal 28 gennaio 1976
