[1]' della ferrovia per i suoi agenti

[2]La ferrovia risponde degli agenti e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto. Tuttavia, se a richiesta di un interessato detti agenti e altre persone compilano lettere di vettura, fanno traduzioni o compiono altre prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto della persona alla quale rendono queste prestazioni.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art50 · fonte su Normattiva