[1]generali di procedura

[2]Per tutte le liti originate dall'applicazione della presente Convenzione, la procedura da seguire e' quella del giudice competente, salvo le disposizioni contrarie contemplate nella Convenzione medesima.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art19 · fonte su Normattiva