[1]delle controversie a mezzo di arbitrato par. 1. - Nel caso che non possano essere regolati tra le parti stesse, i litigi aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, valida come legge nazionale o a titolo di diritto convenzionale, e delle disposizioni complementari emanate da taluni Stati contraenti possono, su domanda delle parti, essere sottoposti a tribunali arbitrali la cui composizione e procedura formano oggetto dell'Allegato III alla presente Convenzione.
[2]par. 2. - Tuttavia, in caso di litigio tra Stati, le disposizioni dell'Allegato III non vincolano le parti, le quali possono stabilire liberamente la composizione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale.
[3]par. 3. - Su domanda delle parti, la giurisdizione arbitrale puo' essere investita:
- a)senza pregiudizio della definizione delle controversie in virtu' di altre disposizioni legali: 1° dei litigi tra Stati membri; 2° dei litigi tra Stati contraenti da una parte e Stati non contraenti dall'altra; 3° dei litigi tra Stati non contraenti, purche', nei due ultimi casi, la Convenzione sia applicabile come legge nazionale o a titolo di diritto convenzionale;
- b)dei litigi tra imprese di trasporto;
- c)dei litigi tra imprese di trasporto e utenti;
- d)dei litigi tra utenti.
[4]par. 4. - La messa in atto della procedura arbitrale ha, per quanto riguarda la sospensione e l'interruzione della prescrizione del credito litigioso, lo stesso effetto dell'azione intentata davanti al tribunale ordinario.
[5]par. 5. - Le sentenze pronunziate dai tribunali arbitrali nei confronti delle imprese di trasporto o degli utenti sono esecutive in ciascuno degli Stati contraenti, appena siano state compiute le formalita' prescritte nello Stato ove l'esecuzione deve aver luogo.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
