- Sequestri - Cauzioni par. 1. Allorche' le sentenze pronunciate in virtu' delle disposizioni della Convenzione, in contraddittorio o in contumacia, dal giudice competente, siano divenute esecutive a norma delle leggi applicate da tale giudice, esse acquistano forza esecutiva in ciascuno degli altri Stati membri dopo il compimento delle formalita' prescritte nello Stato in cui l'esecuzione deve aver luogo. Non e' ammessa la revisione sul merito della questione. Questa disposizione non si applica ne' alle sentenze che sono provvisoriamente esecutive, ne' alle sentenze che impongono all'attore, in seguito al rigetto della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese. Il primo alinea si applica ugualmente alle transazioni giudiziali. par. 2. I crediti derivati da un trasporto soggetto alle Regole uniformi, a favore di una impresa di trasporto verso un'altra impresa di trasporto che non dipende dallo stesso Stato membro, non possono essere sequestrati che in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro al quale appartiene l'impresa titolare dei crediti da sequestrare. par. 3. Il materiale rotabile della ferrovia, nonche' gli oggetti di qualsivoglia natura occorrenti per il trasporto e di sua proprieta', quali contenitori, attrezzi di carico e copertoni, non possono essere sequestrati su un territorio diverso da quello dello Stato membro al quale appartiene la ferrovia proprietaria, se non in forza di sentenza resa dall'autorita' giudiziaria di tale Stato. I carri privati nonche' gli oggetti di qualsivoglia natura occorrenti per il trasporto che sono ivi contenuti, appartenenti, al proprietario del carro, non possono essere sequestrati su di un territorio diverso da quello dello Stato in cui il proprietario ha il domicilio, se non in forza di sentenza resa dall'autorita' giudiziaria di tale Stato. par. 4. Non puo' essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il pagamento delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sulla Convenzione.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~convenzione-art18 · fonte su Normattiva