[1]e limite del risarcimento danni in caso di morte o di ferimento del viaggiatore

[2]§ 1. - Il risarcimento di cui all'articolo 3, § 2 ed all'articolo 4, lettera b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale; se, tuttavia, il diritto nazionale consente l'assegnazione d'una rendita, il risarcimento e' corrisposto sotto tale forma allorche' il viaggiatore leso o gli aventi diritto indicati all'articolo 3, § 2, lo richiedano. § 2. - L'ammontare del risarcimento da corrispondere in virtu' del disposto del § 1 viene determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l'applicazione della presente Convenzione, viene fissato un limite massimo di 200.000 franchi in capitale od in rendita annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo d'ammontare inferiore.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art6 · fonte su Normattiva