e limite del risarcimento dei danni in caso di morte o di ferimento par. 1. Il risarcimento di cui all'articolo 27, par. 2, ed all'articolo 28, b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento e' corrisposto sotto tale forma allorche' il viaggiatore leso o gli aventi diritto indicati all'articolo 27, par. 2, lo richiedano. par. 2. L'ammontare del risarcimento da corrispondere in virtu' del disposto del par. 1 viene determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l'applicazione delle Regole uniformi, e' fissato un limite massimo di 70.000 unita' di conto in capitale od in rendita annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo d'ammontare inferiore.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
