[1]del risarcimento danni in caso di avaria o perdita di oggetti
[2]Quando, in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione, e' posto a carico della ferrovia il risarcimento dei danni per avaria o per perdita totale o parziale degli oggetti che il viaggiatore vittima di un incidente aveva sia su di se sia con se come colli a mano, ivi compresi gli animali, il risarcimento puo' essere richiesto fino a concorrenza di 2.000 franchi per viaggiatore.
Testo vigente dal 28 gennaio 1976
