1. Il venditore non ha adempiuto la propria obbligazione di consegnare la cosa nei casi seguenti:

  • a)quando non ha dato che una parte della cosa venduta o una quantita' diversa in piu' o in meno di quella che aveva promesso nel contratto;
  • b)quando ha dato una cosa diversa da quella prevista nel contratto o una di altra specie;
  • c)quando ha dato una cosa non conforme al campione o modello consegnato o inviato al compratore, a meno che questo non sia stato presentato a titolo meramente indicativo e senza impegno di conformita';
  • d)quando ha dato una cosa che non possiede le qualita' necessarie per l'uso normale cui e' destinata o per il suo impiego commerciale;
  • e)quando ha dato una cosa che non possiede le qualita' necessarie per un uso particolare previsto espressamente o tacitamente dal contratto;
  • f)e, in via generale, quando ha dato una cosa che non possiede le qualita' e caratteristiche previste, espressamente o tacitamente, dal contratto. 2. La differenza di quantita', la mancanza di una parte, di una qualita' o di una caratteristica non producono effetti ove esse siano irrilevanti.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art33 · fonte su Normattiva