1. Quando il venditore non ha consegnato che una parte della cosa od una quantita' insufficiente o quando solo una parte della cosa consegnata e' conforme al contratto, si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44 per la parte o la quantita' mancante o non conforme. 2. Il compratore puo' dichiarare risolto totalmente il contratto solo se il mancato adempimento integrale e conforme al contratto costituisce inadempimento essenziale.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
