1. Quando il venditore non ha consegnato che una parte della cosa od una quantita' insufficiente o quando solo una parte della cosa consegnata e' conforme al contratto, si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44 per la parte o la quantita' mancante o non conforme. 2. Il compratore puo' dichiarare risolto totalmente il contratto solo se il mancato adempimento integrale e conforme al contratto costituisce inadempimento essenziale.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art45 · fonte su Normattiva