Nel caso di consegna anticipata, il venditore conserva, fino alla data fissata per la consegna, il diritto di consegnare sia la parte o la quantita' mancante sia nuove cose conformi al contratto, o di riparare il difetto delle cose consegnate, sempreche' tali operazioni non causino al compratore inconvenienti o spese eccessive.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art37 · fonte su Normattiva