Il compratore che non abbia ottenuto l'adempimento in natura del contratto ne' abbia dichiarato risoluto il medesimo, puo' ridurre il prezzo in proporzione alla diminuzione di valore subita dalla cosa, a causa del difetto di conformita', rispetto al valore che essa aveva al momento della conclusione del contratto.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
