Quando, nella vendita di cose di genere, il venditore ha consegnato al compratore una quantita' superiore a quella prevista in contratto, il compratore puo' rifiutare o accettare la quantita' eccedente quella pattuita. Ove la rifiuti, il venditore non puo' essere tenuto che al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 82. Se accetta, in tutto o in parte, la quantita' eccedente, deve pagarla al prezzo pattuito.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
