1. Il compratore puo' esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto:

  • a)se la vendita ha per oggetto una cosa che il venditore doveva produrre o fabbricare: mediante la riparazione dei difetti a condizione che il venditore abbia la possibilita' di ripararli;
  • b)se la vendita ha per oggetto una cosa determinata: mediante la consegna della cosa pattuita o della parte mancante della medesima;
  • c)se la vendita ha per oggetto cose di genere: mediante la consegna di nuove cose conformi al contratto o della parte, o della quantita' mancante, sempreche', secondo gli usi, non si debba procedere all'acquisto a spese del venditore e cio' rientri nelle normali possibilita'. 2. Se il compratore non ottiene entro un congruo termine l'adempimento in natura del contratto, esso conserva i diritti conferitigli agli articoli 43 a 46.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art42 · fonte su Normattiva