1. In caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 ad 87. 2. Qualora il contratto non sia risolto, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 82 a 83.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art63 · fonte su Normattiva