In nessun caso il compratore puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria o dagli arbitri un termine di grazia per effettuare il pagamento del prezzo.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
In nessun caso il compratore puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria o dagli arbitri un termine di grazia per effettuare il pagamento del prezzo.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art64 · fonte su Normattiva