1. Il venditore puo' dichiarare risolto il contratto, quando l'inosservanza da parte del compratore dell'obbligazione di ricevere la consegna della cosa alle condizioni pattuite costituisce inadempimento essenziale o dia ad esso venditore fondati motivi per pensare che il prezzo non verra' pagato. 2. Se il mancato ricevimento della consegna non costituisce inadempimento essenziale, il venditore puo' accordare al compratore un nuovo termine di congrua durata. Qualora il compratore non riceva la consegna della cosa allo spirare di detto termine, il venditore puo', entro un breve termine, dichiarare risolto il contratto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art66 · fonte su Normattiva