1. Se la mancata consegna alla data stabilita costituisce inadempimento essenziale, il compratore ha la facolta' o di esigere l'adempimento in natura o di dichiarare risolto il contratto. Esso deve rendere nota al venditore la soluzione prescelta entro un congruo termine; ove a cio' non provveda il contratto si risolvera' di pieno diritto. 2. Se il venditore richiede al compratore di rendergli nota la sua decisione o quest'ultimo non gli risponde entro un breve termine, il contratto e' risolto di pieno diritto. 3. Se il venditore ha effettuata la consegna prima che il compratore gli abbia reso nota la sua decisione, e se il compratore non dichiara risolto il contratto entro un breve termine, non puo' piu' farsi luogo alla risoluzione del contratto. 4. Se il compratore ha prescelto l'adempimento in natura del contratto e non l'ha ottenuto entro un congruo termine, esso puo' dichiarare risolto il contratto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art26 · fonte su Normattiva