1. Quando nei contratti a consegne successive, l'inadempimento da parte di uno dei contraenti di un'obbligazione relativa ad una consegna fornisce all'altro contraente fondati motivi per temere che anche le obbligazioni future non verranno adempiute, quest'ultimo puo', entro un breve termine, dichiarare risolto il contratto per l'avvenire. 2. Il compratore puo' anche dichiarare, entro il medesimo termine, risolto il contratto per le consegne future, per quelle gia' ricevute, o per entrambe, quando dette consegne, a causa della loro connessione non hanno per lui alcun interesse.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
