1. Quando nei contratti a consegne successive, l'inadempimento da parte di uno dei contraenti di un'obbligazione relativa ad una consegna fornisce all'altro contraente fondati motivi per temere che anche le obbligazioni future non verranno adempiute, quest'ultimo puo', entro un breve termine, dichiarare risolto il contratto per l'avvenire. 2. Il compratore puo' anche dichiarare, entro il medesimo termine, risolto il contratto per le consegne future, per quelle gia' ricevute, o per entrambe, quando dette consegne, a causa della loro connessione non hanno per lui alcun interesse.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art75 · fonte su Normattiva